Mer. Feb 12th, 2025

Errore giudiziario, rischi e dubbi sull’infallibilità del giudice

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Ben lungi dalla predisposizione ad accettare ciecamente un’assoluta, immanente ed agevolmente conoscibile verità, gli artigiani di un mestiere si ritrovano a fare i conti con l’errore. L’errore è sempre dietro l’angolo e può danneggiare il destinatario di un’attività errata.
Se pensiamo al diritto, la conseguenza di un processo sbagliato è condannare un soggetto nonostante la presenza di un ragionevole dubbio che, invece, porta in tutt’altra direzione: la sua innocenza. Quando il giudice si trova a ricostruire un fatto sulla base delle prove fornite dalle parti, egli deve sapientemente concatenare questi elementi probatori, creando un disegno logico nient’affatto affetto da fallacie.

Per Locke le insidie dell’errore giudiziario risiedono o nella mancanza di prove, o nella incapacità di valutarle od anche nelle soluzioni ancorate a giudizi probabilistici. Ma un errore può essere altresì generato dal totale affidamento ai propri pregiudizi, agli schemi psicologici preesistenti, ai paradigmi o ancora ai dogmi precostituiti.
L’errore giudiziario diventa tanto più tangibile quanto più l’attività giudiziaria venga svolta con superficialità. Scrivere una sentenza prima della fine del processo (è il caso accaduto giorni fa al Tribunale di Firenze) è il caso tipico di un giudice che, sopravvalutando la propria esperienza giudiziaria, è convinto di poter preconizzare la fine di una vicenda giudiziaria, infischiandosene delle prove allegate dalle parti. Questo atteggiamento mentale impedisce lo sviluppo dell’arte del ragionamento e della capacità di porsi delle domande.

IL PRECONCETTO – Asserire senza supporre, trascurare gli elementi probatori a favore dell’assoluzione dell’imputato ed esaltare quelli che assecondano la propria idea precostituita di condanna, impediscono l’arte del dubitare e del pensare. È per questo motivo che quasi tutti i sistemi giuridici adottano il principio che impone di assolvere l’imputato quando residua un ragionevole dubbio sulla sua innocenza (in dubio, pro reo). È per questo motivo che l’esigenza di attribuire definitività ad una decisione del giudice va contemperata con quella di revisionare la statuizione finale dell’autorità giudiziaria, per tutte le volte in cui ci si accorga di essere davanti a un errore giudiziario. Ed è sulla scorta della consapevolezza di una eventuale fallacia del processo che il legislatore ha previsto l’istituto della revisione del processo che consente, nei casi specificamente indicati dalla legge, di riaprire una lite giudiziaria.

Ciò accade quando dopo la definizione di un giudizio, sopraggiungono nuove prove determinanti che mettono in crisi la ricostruzione logico-giuridica posta a base della sentenza. È possibile anche che una decisione sia stata assunta sulla base di atti che solo dopo si sono rivelati falsi. È la revisione del processo a renderci consapevoli della possibile fallibilità della verità processuale ricostruita nel processo.
Se è vero che i giudici dispongono di mezzi di prova efficienti per ricostruire un fatto e avvicinarsi alla verità materiale, è anche vero, però, che nel processo si tenta di provare non già che quel fatto sia materialmente accaduto (circostanza impossibile, a maggior ragione se il fatto da provare sia datato), ma che quel fatto sia certamente accaduto da un punto di vista logico-razionale. È proprio questo tipo di ricerca che apre ad uno scenario di tante possibilità logicamente reali. Ma solo una di queste possibilità può tramutarsi in realtà.

LA GIUSTIZIA DI DÜRRENMATT – Il paradosso generato da Friedrich Dürrenmatt nel romanzo “Giustizia” non è poi così tanto un paradosso. Quanto l’omicida detenuto Isaak Kohler riferisce al suo difensore Spät: “Lei non deve neppure indagare la realtà […], bensì una delle possibilità che si nascondono dietro la realtà. […] L’ambito del possibile è quasi infinito, quello del reale è molto limitato, perché di tutte le possibilità è sempre una soltanto che si può trasformare in realtà. Irreale è un caso molto particolare del possibile, e per questo è anche concepibile in modo diverso. Ne consegue che per poterci addentrare nel possibile, dobbiamo trasformare il concetto del reale”, non è lontano da ciò che accade nelle nostre dinamiche processuali. Isaak uccide senza motivo un uomo in un ristorante affollatissimo. Riceve la condanna, loda l’operato dei giudici e in carcere si comporta da detenuto modello. Ben presto, però, Isaak dà al proprio avvocato di un compito apparentemente irrazionale: Spät viene incaricato di riaprire il processo, partendo dalla inverosimile ipotesi che non sia stato Isaak a compiere l’omicidio. Quella che sembrerà una possibilità illogica e impercorribile, si tramuterà in realtà e condurrà alla assoluzione del personaggio. La mancanza di una confessione, il mancato ritrovamento dell’arma del delitto, l’assenza di una motivazione a fondamento dell’omicidio e i contraddittori racconti dei molteplici testimoni ascoltati giocheranno a favore del detenuto, conducendolo sulla via dell’assoluzione piena.

CONCLUSIONI – Siamo così certi che il processo costituisca il luogo ottimale per ricostruire un fatto? Che i termini procedurali stringenti da osservare si conciliano con il tempo, a volte considerevole, necessario per accertare compiutamente un fatto? È corretto fondare una sentenza di condanna sulle dichiarazioni rese da un “testimone chiave” quando, in realtà, non esistono racconti obiettivi ed oggettivi dei fatti, perché il ricordo di un evento può essere distorto dai propri punti di vista e dall’alterazione della memoria? L’inevitabilità dell’errore deve necessariamente essere da monito per l’estensore di una sentenza per non essere travolti dalle insidie dell’errore giudiziario.

di Maria Lucia Tocci

Studiosa del diritto. Attivista per la pace e per i diritti civili.

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